Tante città sono piene di tombini disposti male, buche stradali e asfalto sconnesso. Si parla molto dei danni provocati da tutto ciò alle nostre auto, meno di quelli fisici. Non sono poche infatti le persone che inciampano ogni giorno su questi ostacoli, la manutenzione di troppe strade lascia a desiderare e spesso è anche colpa della distrazione.
Ma chi è responsabile dei danni appena descritti? Si può chiedere un risarcimento?

È responsabile il Comune per la caduta del pedone, del motociclista o per la rottura della ruota dell’automobile a causa della pavimentazione stradale divelta e disconnessa.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 13/01/2015 n. 287, è ritornata ad affrontare la vexata  quaestio della responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione di una strada aperta al pubblico transito, a cagione della quale si è verificato un sinistro, affermando il principio che l’Ente proprietario risponde, ai sensi dell’art. 2051 C.C., dell’evento pregiudizievole, riconducibile a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo il caso in cui si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere, con l’ordinaria diligenza, la situazione di pericolo.

Il pericolo che la pubblica amministrazione deve scongiurare è quello non visibile o non prevedibile, tale che possa determinare la così detta insidia o trabocchetto.

Solo la prova che l’evento si è determinato per colpa del danneggiato (per esempio, il pedone che non ha prestato attenzione a dove metteva i piedi, l’automobilista che ha proceduto a velocità elevata anche in presenza di strada dissestata, ecc.) o per caso fortuito (strada di particolare lunghezza, tale da non consentire un pronto intervento) potrebbe escludere il risarcimento: dimostrazione che, ovviamente, è a carico dell’ente pubblico titolare della strada.

Sintetizzando, i principi che governano la materia:

1) La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, ex art. 2051 C.C., prescinde dall’accertamento di un comportamento colposo del custode ed ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l’esistenza del nesso causale fra cosa ed evento.

2) Tale responsabilità prescinde dall’accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti  i danni da essa causati, sia per la sua intrinseca  natura sia per la insorgenza di agenti dannosi, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito.

3) Il caso fortuito c.d. esimente può essere rappresentato da fattori esterni alla cosa, idonei a generare un pericolo non connaturato alla stessa e come tali suscettibile di integrare detto elemento. Essi vanno intesi in senso ampio e possono essere determinati dal fatto dello stesso danneggiato o di un terzo.

In definitiva, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il rapporto di causa-effetto tra la strada e l’incidente, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della strada stessa e senza che, al riguardo, rilevi la condotta del Comune e l’osservanza  o meno di un obbligo di vigilanza.

 

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