Quando si cambia casa, a prescindere che l’immobile sia frutto di un acquisto o vi si entri con un contratto di affitto, il nuovo inquilino deve procedere con una serie di adempimenti burocratici tra i quali la Voltura.
Tra le prime cose da mettere in agenda c’è sicuramente la voltura di luce e gas per regolarizzare la propria posizione in merito ai pagamenti delle utenze.
Quando si subentra in una casa, per cui non è necessaria una nuova attivazione delle utenze per un appartamento nuovo, è necessario sapere la differenza tra due termini su cui spesso vige una confusione terminologica: voltura e subentro.
Facciamo un po’ di chiarezza. Secondo la definizione data dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), la voltura consiste nel
«contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas»
mentre il subentro
«a differenza della voltura, è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore».
Nel caso di subentro, che come detto “è l’attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”. Si evince quindi che il rapporto di fornitura precedente viene a cessare e che quindi il nuovo utente inizia da zero la fornitura, senza dover nulla di quanto non riscosso dal fornitore. Infatti, con il subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente. Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il gestore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti. Anche la giurisprudenza e l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (Agcm) hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un’utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente. E ne consegue che il gestore non potrà pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell’erogazione di energia.
Diverso, e per alcuni tratti anche incerto, è il discorso per quanto attiene alla voltura. Qui si ha ciò che, in gergo giuridico, viene detto “novazione soggettiva” o anche “cambio di intestazione”: in pratica il contratto resta lo stesso, ma cambia solo uno dei due soggetti. infatti, secondo la definizione dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, questa rappresenta “il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell’erogazione di energia elettrica o di gas”. In questo senso la nuova fornitura sarebbe quindi una continuazione della precedente e al nuovo utente potrebbe essere quindi chiesto di pagare quanto dovuto dagli intestatari precedenti.
La conseguenza dovrebbe essere che il nuovo contraente, considerandosi come una sorta di “prosecuzione” del precedente, ne eredita anche le condizioni contrattuali, compresi i debiti. In pratica, quest’ultimo, per non vedersi tagliata la luce o il gas, è costretto a pagare le morosità pendenti, e poi, in un secondo momento – coi lunghi tempi e costi della giustizia – chiedere la restituzione delle somme al vecchio inquilino.
Ma tale impostazione non risulta corretta.
Infatti, anche nel caso di voltura, il nuovo intestatario dell’utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente. Il fornitore che pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto.
Vediamo succintamente perché siamo giunti a questa conclusione.
Nel codice civile non esiste una definzione del termine “voltura” contrattuale. L’unica definizione di “voltura” con una qualche forza normativa si trova all‘art. 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 348/07. Ebbene, in tale articolo, la voltura viene definita come: “è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso”.
Da questa definizione appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.
E’ pur vero che la delibera 348/07 riguarda solo l’elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas, cosa che sarebbe peraltro irragionevole, non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell’Aeeg.
Da questa definizione, come anche chiarito dalla sentenza 671/2012 del Tribunale di Messina, e’ facile intendere che anche nel caso di voltura si e’ in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente: proprio come accade nel subentro.
Trattandosi di due contratti diversi, dunque, e’ evidente che il nuovo utente rispondera’ solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto: non sara’ in alcun modo tenuto, dunque, a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli e’ totalmente estraneo.
In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente.
Ciò detto, se, dopo aver letto questo articolo, ti sei accorto di aver, in passato, pagato delle somme che non erano di tua competenza ricorda che puoi sempre rivolgerti al nostro studio legale per chiedere la restituzione fino a 10 anni dal versamento, intimando la refusione degli importi al gestore.