La prescrizione delle bollette da quando decorre? Quando si prescrivono?
Per rispondere ai quesiti menzionati è intervenuta una interessante sentenza del Tribunale di Napoli Nord, la n. 1923/2024 del 16.04.2024. La vicenda trae origine da un contenzioso nei consumi idrici, ma la portata applicativa può essere estesa anche alle altre tipologie di consumi (elettrico, gas..)
La norma
La Legge di Bilancio del 2018 (L. n. 205/2017), così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'art. 1, comma 4, recita testualmente:
“nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo”
Le disposizioni richiamate risultano di non di facile interpretazione, specie con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione biennale ivi sancito, atteso l'equivoco riferimento al termine della data della fatturazione e non già al periodo oggetto di fatturazione che può esservi ricompreso.
La posizione della giurisprudenza La giurisprudenza si è a lungo interrogata sulla portata della norma e sul relativo termine di prescrizione delle bollette. In merito si sono affiancati orientamenti contrastanti Un primo orientamento riteneva che la prescrizione breve biennale, in esame, risultasse applicabile unicamente ai consumi generati e fatturati dopo la data del 1° gennaio 2020, applicandosi, invece, ai consumi antecedenti la “ordinaria” prescrizione quinquennale. Infatti, la sentenza del Tribunale di Benevento, sez. II, 11/05/2022, n. 1116, statuiva che “che le fatture alla base del D.I. hanno ad oggetto consumi per il periodo di riferimento 2013-2016, trova regolarmente applicazione il termine di prescrizione di 5 anni”. Una seconda opzione interpretativa, invece, nei contratti di fornitura del servizio idrico il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni e tale termine prescrizionale decorre dalla data di scadenza del pagamento delle fatture, prescindendo dalla data di erogazione od effettuazione dei consumi. Secondo il Tribunale di Reggio Calabria, (sentenza n. 818/2022) il dies a quo del termine prescrizionale coincide con la scadenza dei termini di pagamento indicati nelle fatture di cui si tratta, atteso che solo da tale momento i crediti divengono esigibili (Cass. n. 23789/2008) e sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture perché la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, è divenuta liquida solo nel momento in cui i predetti conguagli sono stati operati. A sostegno di questa tesi è intervenuta anche la delibera Arera 655/2015/R/idr nella quale è disposto che il tempo per l'emissione della fattura, è di 45 giorni solari successivi alla chiusura del periodo di riferimento. In questa seconda prospettiva i fornitori sarebbero obbligati a emettere la fattura entro questi termini e, quindi, il termine di emissione della fattura ed il suo contenuto in relazione agli anni cui i consumi sono riferibili andrebbero ad incidere direttamente sulla prescrizione "dei consumi”, non potendosi addebitare quelli risalenti a più di due anni. Ebbene, tale tesi, che áncora il decorso del termine biennale di prescrizione alla data di scadenza della fattura, e non già all'effettivo momento del consumo, sembra aver trovato un primo riconoscimento anche da parte della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, con l'ordinanza pregiudiziale del 17.04.2023, nell'ambito del procedimento con n. R.G. 2666/2022, si richiedeva alla Suprema corte di Cassazione "se la prescrizione relativa ai consumi idrici effettuati in data antecedente al primo gennaio 2020 sia biennale come stabilito dalla legge 205/2017 — legge di bilancio 2018 — o quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n° 5 cc. e se il Giudice possa dunque disapplicare una decisione di natura formalmente amministrativa anche se destinata ad incidere sui procedimenti aventi ad oggetto la decisione de qua". La Corte di Cassazione, con provvedimento reso nell'ambito del procedimento n. r.g. 9126/2023, ha ritenuto inammissibile il rinvio pregiudiziale in quanto mancante, oltre al requisito della necessità-rilevanza, anche di quello della difficoltà interpretativa della norma invocata. Infatti, per la Cassazione "la disposizione transitoria di cui all'art. 1, comma 10, della legge n. 205 del 2017 determina esplicitamente l'evento temporalmente rilevante ai fini della decorrenza del regime prescrizionale biennale, individuandolo nella data di scadenza del pagamento delle fatture e non nella erogazione od effettuazione dei consumi”. Secondo questa interpretazione, avallata dalla Suprema Corte, il termine di prescrizione del credito vantato dai fornitori, per la somministrazione, nel caso, di acqua è biennale per tutte le fatture che recano come scadenza un data successiva al 01.01.2020, anche se riferite a consumi effettuati in epoca antecedente. Alla luce di quanto premesso, dunque, considerato che la norma che ha ridotto il termine di prescrizione nell'ambito delle forniture di servizi energetici, elettrici e idrici è entrata in vigore il 1° gennaio 2018, può affermarsi che da tale data i gestori del servizio idrico hanno acquisito conoscenza del nuovo termine di prescrizione applicato ai consumi idrici e avrebbero dovuto tempestivamente attivarsi per recuperare i crediti pregressi pendenti (allora richiedibili ancora nei limiti del quinquennio antecedente), dato che per tutte le fatture successivamente emesse, e recanti data di scadenza dopo il 1° gennaio 2020 (e anche se riferiti a consumi antecedenti), i crediti richiedibili sarebbero stati solo quelli dell'ultimo biennio. Dunque, avuto riguardo al settore idrico, il legislatore ha riconosciuto ai gestori idrici ben due anni di tempo per adeguarsi alla suddetta normativa. Il legislatore, peraltro, non ha inteso modificare i principi civilistici in materia di prescrizione, ma ha voluto limitare un fenomeno patologico di ritardo nella fatturazione, riducendo il periodo del termine prescrizionale del corrispettivo dei consumi richiedibili; nel contempo, per venire incontro alle esigenze dei gestori idrici, ha riconosciuto un arco temporale sufficientemente lungo tra l'entrata in vigore della norma (1° gennaio 2018) e la sua concreta applicazione (fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020). In merito è intervenuto, altresì, il Giudice Amministrativo che ha precisato che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n, 205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente, ossia una volta trascorsi 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura” (Tar Lombardia n. 1442/2021). Pertanto, pur facendo salve le norme civilistiche e la prassi giurisprudenziale in materia di prescrizione, non sorgerebbe alcun dubbio circa l'applicabilità della prescrizione biennale a tutte le bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, anche se contenenti importi riferiti a periodi di consumo risalenti ad epoca antecedente la detta data, atteso che trattasi di bollette che avrebbero dovute essere emesse molto tempo prima, poiché relative a consumi antecedenti i due anni rispetto all'effettiva emissione della bolletta. Ne deriva, come logico corollario, che l'applicazione del termine di prescrizione biennale anche ai consumi antecedenti al 1° gennaio 2020 non determina alcuna applicazione retroattiva della norma in commento, in quanto essa individua il momento di applicazione del nuovo termine prescrizionale non alla data di effettuazione dei consumi, ma all'atto di fatturazione degli stessi, ovvero alle bollette aventi scadenza successiva al 1° gennaio 2020, seppure emesse prima di tale data. La disposizione normativa che ha introdotto il termine di prescrizione biennale, in definitiva, non volendo modificare le regole e i principi dell'ordinamento in tema di prescrizione e di pagamento del debito, va interpretata nel senso che con essa il legislatore ha voluto richiamare i gestori ad un corretto e tempestivo comportamento nella fatturazione dei consumi richiesti in pagamento agli utenti, onde evitare il fenomeno patologico per cui venivano emesse fatture per consumi risalenti nel tempo. Ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento di ogni singola prestazione (nel caso di specie di fornitura idrica), debbono essere notificate all'utente nel rispetto della periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque in base ai principi civilistici e giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall'espletamento della prestazione del servizio, cui i crediti specificamente si riferiscono, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di importi relativi a periodi di consumo pluriennale. Ciò posto, dalla lettura combinata delle disposizioni in materia di decorrenza della prescrizione, dell'art. 2935 c.c. e del contratto di somministrazione è dato evincere che il termine di prescrizione decorre da quando il fornitore/gestore, in base alla regolazione vigente, deve emettere il documento di fatturazione dei consumi (ovvero entro 45 giorni solari dall'ultimo giorno del periodo di riferimento, come da regolazione adottata dall'Autorità Indipendente di settore). Ciò essenzialmente in quanto, ai fini del diritto che può far valere il gestore, sono del tutto irrilevanti i tempi in cui sono avvenute le forniture, atteso che la pretesa creditoria, nascente da conguagli sulle letture precedenti, diviene liquida solo nel momento in cui lo stesso fornitore deve emettere il documento di fatturazione. In tal senso, non rileva più il momento del consumo ma quello della fatturazione. Da tale momento va calcolata la prescrizione biennale per le fatture il cui termine di scadenza sia successivo al 01 gennaio 2020 e afferiscano, altresì, a consumi risalenti di oltre due anni. Ciò chiarito in merito alla demarcazione del dato temporale di applicazione del nuovo termine di prescrizione biennale (radicato al momento della fatturazione del consumo e non già all'effettuazione dello stesso), quanto, invece, alla esatta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, va rilevato che esso va individuato — come del resto in precedenza già chiarito — non al preciso istante di effettuazione del consumo stesso, bensì al momento in cui il gestore avrebbe avuto l'obbligo di fatturarlo (atteso che solo da tale momento può dirsi che il relativo credito sia divenuto esigibile).