La materia dei contratti di investimento è complessa e delicatissima.
La normativa vigente in materia, impone alla Banca (o all’intermediario finanziario in genere) una pluralità di obblighi nei confronti dell’investitore: obbligo di professionalità, diligenza, prudenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l’inadeguatezza dell’operazione che si va a compiere, etc.
Tutti questi obblighi convergono verso uno scopo unitario, ovvero quello di segnalare all’investitore la eventuale non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che egli si accinge a compiere (cd. suitability rule).
Con le note sentenze nn. 17340/2008 e 22147/2010 la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la banca intermediaria ha l’obbligo di fornire all’investitore “un’informazione adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”. Quindi, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, non può – di certo – costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012).
In altri termini per dirsi assolto l’onere dell’adeguata informativa in concreto, non saranno certamente sufficienti dichiarazioni generiche ed indeterminate, dovendo piuttosto essere fornite al risparmiatore / investitore specifiche avvertenze circa la natura e le caratteristiche del titolo, il suo emittente, il rating nel periodo di esecuzione dell’operazione, eventuali situazioni di grey market o di default dell’emittente, etc.
La violazione, da parte della Banca o dell’intermediario finanziario, degli obblighi di fornire all’investitore/risparmiatore una informativa adeguata può essere fonte del risarcimento del danno.
Infatti, ai fini della risarcibilità del danno subito, è sufficiente che l’investitore alleghi da parte della banca o dell’intermediario finanziario l’inadempimento delle obbligazioni poste a loro carico dall’art. 21 dei d.lgs. n. 58 del 1998 (integrato dalla normativa secondaria) e che provi che il pregiudizio lamentato consegua a siffatto inadempimento, incombendo, per contro, sull’intermediario l’onere di dimostrare d’aver rispettato i dettami di legge e di avere agito con la specifica diligenza richiesta (Cass. 22147/2010; Cass. 4620/2015)”.