Quando l’autovelox risulta collocato su un lato della careggiata, ma, autorizzato per il lato opposto, lo stesso non è idoneo a rilevare la velocità dei veicoli che percorrono l’inverso senso di marcia. Per l’effetto, ne deriva l’illegittimità del verbale col quale si contesta l’eccesso di velocità.

Autovelox mula nulla

Questo è il principio statuito dalla II Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella pronuncia del 2 dicembre 2019, n. 31411

Per il collegio di legittimità è necessario che sia installato un ulteriore rilevatore per il contrapposto senso di marcia, corredato da ogni elemento di identificazione e segnalato in anticipo, tramite appositi cartelli, efficacemente collocati nel medesimo senso di marcia. Di conseguenza l’autovelox, posto sul lato destro della careggiata, non è idoneo a rilevare la velocità dei veicoli che percorrono l’inverso senso di marcia. Per l’effetto, tale circostanza determina l’illegittimità derivata dell’impugnato verbale di contestazione, intercorrendo un rapporto di presupposizione – consequenzialità immediata tra l’atto autorizzato dall’A.N.A.S., ed illegittimamente seguito, ed il verbale di accertamento annullato.

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