Quante volte è capitato di sfiorare un incidente per l’apertura improvvisa di una portiera di un veicolo fermo al lato della carreggiata? In tal caso, se un incidente si verifica davvero la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il danno?
La questione potrebbe apparire molto semplice ma in realtà implica una interpretazione corretta del concetto di circolazione.
In una interessante fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n.8620/2015), una compagnia di assicurazioni aveva negato il risarcimento dei danni prodotti da un mezzo in sosta sostenendo l’inoperatività della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione stradale.
Secondo la Cassazione però occorre avere una concezione ampia del concetto di “circolazione stradale” di cui all’articolo 2054 del codice civile.
E sotto tale profilo anche le manovre di carico e scarico, oppure l’apertura di uno sportello devono considerarsi collegate all’avvio del mezzo nel flusso della circolazione.
Insomma, secondo la Cassazione, nel concetto di circolazione stradale ben può rientrare anche la posizione di arresto.
Secondo i giudici del Palazzaccio la nozione tecnico giuridica di circolazione stradale, quale assunta dall’art. 2054 cod. civ. (e, perciò, rilevante ai fini dell’operatività della garanzia assicurativa) ha una connotazione diversa e più ampia rispetto a quella che il termine ‘circolazione’ assume nel linguaggio comune, sostanzialmente evocante l’idea dello spostamento o movimento, dovendo il concetto di ‘circolazione stradale’, al di là dell’apparente incongruità lessicale, comprendere anche la ‘circolazione statica’, e, cioè, anche i momenti di quiete dei veicoli, siccome costituenti un’utilizzazione della strada al pari del transito.
Vale la pena ricordare anche un precedente della terza sezione civile della Cassazione (Sentenza n.2092/2012) che aveva già enunciando il principio secondo cui la sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica integra anch’essa una fattispecie di “circolazione del veicolo” con la conseguenza che l’assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal veicolo.
In definitiva, secondo la Corte di Cassazione nell’ampio concetto di circolazione stradale indicato nell’art. 2054 cod. civ. è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all’ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade.