Se il coniuge è stato condannato a pagare, oltre all’ assegno di mantenimento, le spese ordinarie e straordinarie della casa in cui vive l’ex, deve farsi carico anche degli oneri condominiali. Compresa l’acqua. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 11024 del 2015.
Secondo i giudici non è sostenibile “che tra le spese ordinarie e straordinarie relative a un immobile non possano ricomprendersi – per limiti lessicali – anche le spese condominiali. Vero è invece il contrario, essendo il carattere della ordinarietà o straordinarietà del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti a un immobile”.
Ciò che conta, infatti, è l’inerenza della spesa all’immobile e non, invece, il fatto che il costo verta sulle parti comuni dell’edificio o sulla proprietà individuale. Lo dimostra il semplice fatto che è proprio partecipando alle spese delle parti comuni che si può godere in modo pieno della proprietà individuale.
Pertanto, se il giudice ha imposto al coniuge di pagare tutte le spese necessarie al mantenimento dell’abitazione ha inteso ricomprendervi anche le rate mensili da versare all’amministratore di condominio. E ciò vale sia per le spese condominiali ordinarie che per quelle straordinarie.
Del resto, anche le spese condominiali, ha concluso la Cassazione, “sono suscettibili di essere qualificate a seconda dei casi come ordinarie o straordinarie”.