Come abbiamo già avuto modo di chiarire (https://www.studiolegalejonas.com/2015/07/14/disdetta-contratto-pacchetto-turstico-no-penale/) l’annullamento del viaggio per malattia sopravvenuta comporta la restituzione dei soldi pagati dal turista. A conferma dell’assunto è intervenuto di recente il Giudice di Pace di Verona con la sentenza n. 957/2016 del 5.04.2016.
Secondo il giudice veneto l’impossibilità definitiva di poter usufruire del viaggio prenotato risulta una causa di estinzione autonoma del contratto e consente il recesso unilaterale del cliente.
In caso di malattia improvvisa e grave, verificatasi prima della partenza per una vacanza, il turista che non possa più mettersi in viaggio ha diritto alla restituzione dei soldi pagati per il biglietto e per la permanenza nella struttura alberghiera. In pratica, la malattia che non consenta di uscire di casa o, comunque, di viaggiare (come ad esempio la polmonite) è sicuramente una causa che impedisce l’esecuzione del contratto e quindi consente ad entrambe le parti di sciogliersi dai rispettivi impegni negoziali.
“La malattia del cliente, diagnosticata dall’ospedale e medicalmente documentata, impedisce di fruire della vacanza-studio e la compagnia che lo ha organizzato deve, non solo, restituire i soldi incassati, ma anche gli interessi, poiché il creditore non può avvalersi della prestazione”, si legge nella sentenza del Giudice di Pace di Verona.
Nella fattispecie al cliente era stata diagnosticata una polmonite, regolarmente documentata dall’ospedale, che aveva reso impossibile la partecipazione al viaggio. Questo per il giudice di pace è stato considerato sufficiente per un recesso unilaterale anche in assenza di un’assicurazione specifica per l’annullamento.
Secondo l’organo giudicante, infatti, va applicata la regola dell’ex art. 1256 c.c. secondo la quale “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
In definitiva, la giurisprudenza sembra dare continuità al nostro precedente articolo (https://www.studiolegalejonas.com/2015/07/14/disdetta-contratto-pacchetto-turstico-no-penale/) per cui l’impossibilità sopravvenuta di usufruire del pacchetto vacanze comporta la restituzione dei soli anticipati o pagati.
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