Quando l’amministratore di Condominio deve ottenere l’autorizzazione dell’assemblea per la nomina dell’Avvocato?
In un precedente articolo abbiamo già affrontato la tematica.
Tuttavia, a tal fine risulta interessante la pronuncia del Tribunale di Roma, sentenza n. 8117 del 24 maggio 2023, nella quale viene ribadito quanto pacifico in giurisprudenza: l’amministratore di condominio non può opporsi al precetto senza prima essere stato autorizzato dall’assemblea.
Prima di analizzare la vicenda occorre una precisazione. L’art. 1131, comma primo, c.c. conferisce una rappresentanza di diritto all’amministratore di condominio, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., quando cioè si tratta di:
-
eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza del regolamento di condominio;
-
disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini;
-
riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea;
-
compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
Inoltre, l‘amministratore, in base al disposto dell’art. 1131, commi secondo e terzo, c.c., può anche costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza previa autorizzazione, ma dovrà, in tal caso, ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea.
In materia, risulta essere dirimente la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 2010 (n. 18331 del 6 agosto 2010), a tenore della quale l’amministratore di condominio, il quale viene citato in giudizio per una causa che va oltre le sue competenze, se non riesce a convocare l’assemblea in tempi utili al fine di assumere una decisione, ha la possibilità di costituirsi in giudizio (senza autorizzazione) al solo scopo di non incorrere nelle decadenze processuali, salva poi la necessaria ratifica assembleare affinché l’atto di costituzione in giudizio o di impugnazione presentato dall’amministratore non sia inammissibile.
In altri termini, l’amministratore può agire in giudizio senza autorizzazione per salvaguardare le esigenze condominiali che, senza intervento immediato, verrebbero irrimediabilmente pregiudicate; la decisione assunta in autonomia dall’amministratore va tuttavia confermata successivamente dall’assemblea.
Ne consegue che, in materia di azioni processuali, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente.
Un tale potere decisionale non può competere all’amministratore che, per sua natura, non è un organo decisionale ma meramente esecutivo del condominio.
Acclarato ciò, esaminiamo la vicenda sottesa alla sentenza del Tribunale di Roma.
Il condominio proponeva opposizione avverso il precetto intimante il pagamento di un’elevata somma di denaro.
Secondo il Condominio, la richiesta di pagamento si sarebbe fondata su un titolo esecutivo inesistente, per aver l’amministratrice dell’epoca sottoscritto l’accordo di conciliazione senza la preventiva autorizzazione assembleare.
Si costituiva la parte creditrice, contestando:
-
la carenza di legittimazione attiva del condominio, in quanto la procura rilasciata al difensore non era corredata di specifica delibera assembleare che approvava l’iniziativa giudiziale;
- la validità dell’accordo di mediazione ritenuto titolo esecutivo.
Ebbene, secondo il Tribunale di Roma risultava fondata l’eccezione inerente alla carenza di legittimazione attiva del condominio opponente.
Il Tribunale argomentava tale pronuncia citando l’art.1131 c.c., comma 1 che conferisce la rappresentanza di diritto all’amministratore, con legittimazione ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.. e citate sopra.
Nel caso specifico, però, l’oggetto della controversia esulava da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato ex art.1131 c.c. Di fronte all’eccezione, dedotta dalla parte opposta, di inammissibilità della domanda, l’amministratore non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica. Ne conseguiva che la domanda del condominio veniva dichiarata inammissibile.
E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Roma, Sezione 4 Civile, con la sentenza del 24 maggio 2023, n. 8117, mediante la quale ha dichiarato inammissibile la domanda del Condominio di opposizione all’esecuzione e adottato i conseguenziali provvedimenti in ordine alle spese di lite.